La Commissione

             Finalità e Attività

             Relazioni al Parlamento

             Rapporti e Studi

             Delibere e Pareri

             Legislazione

             Giurisprudenza

             Contatti

             Link
        > Home page | Giurisprudenza | Giurisprudenza nazionale


    Giurisprudenza nazionale


  • Tar Campania, sez. I, 18/04/2012, n. 1809:
    Sulla forma di approvazione e sulla necessità di adeguata motivazione delle delibere concernenti aumenti tariffari nonché sull’applicazione del principio di irretroattività dell’azione amministrativa relativamente alle tariffe dei servizi pubblici locali. Alle Autorità d'ambito devono ritenersi applicabili le norme comuni in materia d'ordinamento degli enti locali, ex d. lgs. 267/00, incluso quanto stabilito dall'art. 151, I comma, per cui essi deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Termine che, secondo la stessa disposizione può essere differito con decreto ministeriale: e, in effetti, per il 2011 tale termine è stato posposto al 31 agosto (d.m. 30 giugno 2011), con conseguente tempestività della fissazione degli aumenti tariffari per l’anno 2011, pur se determinati in data 2 agosto 2011.

  • Corte Costituzionale, 21 marzo 2012, n.62:
    Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), nonché dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP"). La norma regionale impugnata si pone in contrasto con la (…) normativa statale, perché - disponendo che la gestione del SII è affidata ad un'azienda pubblica regionale avente determinate caratteristiche - da un lato esclude che l'ente regionale successore delle competenze dell'AATO (ossia l'Autorità idrica pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto affidatario e dall'altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad un'azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente nell'unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al fine di detta gestione, cioè nell'azienda denominata "Acquedotto pugliese - AQP", prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011 (artt. da 5 a 14). Poiché, come già rilevato, la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (cosí determinando, indirettamente, anche le forme di gestione), appare evidente la violazione dell'evocato art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., con la conseguente illegittimità costituzionale dell'impugnata normativa regionale.


  • TAR LAZIO, SEZ. I, 14/02/2012, n. 1437:
    Sull'obbligo del CIPE di determinare in via transitoria le tariffe dei servizi acquedottistici, di fognature e di depurazione relative agli anni 2010 e 2011. Cipe, non provvedendo in merito alla determinazione delle tariffe in parola per gli anni 2010 e 2011, in doverosa applicazione della avvenuta cessazione della propria gestione transitoria, nell'ambito della quale si incardinava precedentemente la sua impermanente competenza, non ha violato alcun obbligo di provvedere, né alla luce della più volte richiamata sentenza della Sezione, né tenuto conto delle disposizioni normative e dei principi generali invocati in ricorso.

  • Corte Costituzionale, 25 novembre 2011, n. 320:
    Sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 1, l. t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21. Società patrimoniale d’ambito. Illegittimità. La rilevata abrogazione tacita del comma 13 dell’art. 113 del TUEL, per incompatibilità con il comma 5 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all’ordinamento civile, riservata dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Da ciò consegue la violazione, da parte della Regione Lombardia, di tale sfera di competenza statale e, quindi, l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 49 della legge reg. n. 26 del 2003, quale introdotto dalla disposizione impugnata.

  • Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 5788:
    Sui poteri di controllo e vigilanza della CONVIRI sull’operato delle Autorità d’ambito. Non essendo le autorità d'ambito qualificabili come organismi esponenziali delle autonomie locali, (…) ma essendo gli stessi muniti di personalità giuridica distinta dagli enti locali compresi nel relativo territorio e titolari di autonomi rapporti giuridici senza l'intermediazione degli enti locali che ne fanno parte, l'incidenza degli atti del CO.VI.R.I., posti in essere nell'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza sull'operato delle Autorità d'ambito, sul correlativo assetto regolatorio e tariffario non integra alcuna lesione né delle autonomie locali collegate al principio rappresentativo né delle competenze assegnate agli enti territoriali locali. (…)l'espressa previsione normativa della facoltà del CO.VI.R.I. di impartire prescrizioni "sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti", vale a legittimare appieno, sotto un profilo di legalità/tipicità/nominatività dei provvedimenti amministrativi, il contenuto dispositivo della gravata delibera, contenente l'ordine, rivolto all'A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno, di recuperare la somma in via transattiva riconosciuta a Publiacqua s.p.a..(…). Tale prescrizione comporta per necessità logico-giuridica la revisione del piano nella parte in cui prevedeva l'aumento della tariffa in misura rispondente al correlativo importo, senza che vi si possa scorgere un'illegittima e non consentita ingerenza dell'autorità di controllo/vigilanza nella predisposizione del piano d'ambito.

  • Consiglio di Stato, sez. V, 28 luglio 2011, n. 4528:
    sul regime di operatività della concessione deliberata da un Comune per la gestione del servizio idrico integrato, dopo l’entrata in vigore della legge 36/1994.La operatività di siffatta concessione (in via generale incompatibile con il nuovo sistema) può quindi ritenersi ammessa, solo nei limiti in cui essa sia giustificata dalle esigenze di continuità del servizio e, pertanto, non oltre il momento in cui il servizio stesso sia stato affidato al gestore unico individuato dalla competente Autorità di Ambito.

  • Consiglio di Stato, sez. V, 1 settembre 2011, n. 4901:
    Sul potere di disapprovazione del consiglio comunale di una convenzione per la gestione del s.i.i. difforme dallo schema regionale. Il potere di disapprovazione non è assoluto, o meglio non è esercitabile in ogni caso, in quanto ciò porrebbe l'ente locale al di fuori del sistema che vuole l'instaurazione del servizio idrico integrato. Ma quando, nella specie, la convenzione approvata in ambito di predisposizione del rapporto con il gestore del servizio contiene una serie notevole di differenze rispetto alla convenzione tipo elaborata dalla Regione, è fuori discussione che le modifiche possono essere esaminate e, se considerate non coerenti con il sistema prefigurato dalla Regione, possono senz'altro condurre alla non approvazione della convenzione.

  • Consiglio di Stato, sez. V, 30/06/2011, n. 3920:
    Sull'illegittimità di incrementi "una tantum" della quota fissa della tariffa finalizzati a compensare i minori ricavi derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008. La regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto " ex ante " sulle situazioni soggettive del privato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301).

  • T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, del 20/6/2011, n.529:
    "E’ indubbio l’obbligo dell’Autorità d’Ambito Territoriale n. 5 di concludere il procedimento di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, assumendo una motivata determinazione sulla istanza del ricorrente, per violazione del principio generale codificato dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio , la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto."


  • CORTE COSTITUZIONALE, del 15/6/2011, n.187:
    E' costituzionalmente illegittimo l'art. 40, c. 2, della l. R. Marche n. 16 del 2010, il quale prevede che "Il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica". Il legislatore statale, infatti, in coerenza con la normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009) ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione (sentenza n. 325 del 2010). La difforme affermazione contenuta nell'art. 40, c. 2, della citata l. r. n. 16/2010, è, pertanto, affetta da un evidente vizio di legittimità costituzionale.


  • T.A.R. Sardegna, I sez., 11 giugno 2011, n. 556:
    In tema di proroga dei contratti affidati con gara. "All'affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui ad un affidamento con gara segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Infatti, le proroghe dei contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab origine, e comunque entro termini determinati. Una volta che il contratto scada e si proceda a una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i limiti temporali consentiti, la proroga è da equiparare d un affidamento senza gara". (Consiglio Stato , sez. VI, 16 febbraio 2010 , n. 850).


  • T.A.R. Campania, sez. I – 9 maggio 2011, n. 2589:
    "La Regione non può disporre l’affidamento di infrastrutture ed opere acquedottistiche di natura infraregionale ad un terzo gestore, rientrando nella competenza degli enti d’ambito e dei soggetti gestori dagli stessi individuati."


  • T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 5 maggio 2011, n. 126:
    "Sull'applicazione del Metodo normalizzato. Il Metodo normalizzato non ammette il riconoscimento in tariffa dei maggiori costi operativi sostenuti dal gestore nel periodo regolatorio pregresso."


  • T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22 aprile 2011, n. 357:
    In tema di tariffa e di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Il metodo ha una sua intrinseca razionalità dato che, come correttamente evidenziato dal CONVIRI, permette di intervenire coi necessari correttivi nelle ipotesi in cui i costi operativi si rivelino superiori a quelli stimati; il rimedio è appunto costituito dalla revisione straordinaria della tariffa che, tuttavia, a garanzia dell'utenza, non può essere retroattiva ma operare solo per il futuro e non può superare il limite di prezzo k.


  • Corte Costituzionale, 13 aprile 2011, n. 128:
    Sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla l. 26 marzo 2010, n. 42, concernente la soppressione delle autorità d’ambito.


  • Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447:
    "In tema di in house providing. Il controllo analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se esercitato non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo. Il requisito del controllo analogo deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico."

  • Corte Costituzionale, 26 gennaio 2011, n. 24:
    sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo popolare dell'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con l. n. 133/2008 e s.m.i.. (ref. n. 149). (AMMISSIBILE).


  • Corte Costituzionale, 26 gennaio 2011, n. 25:
    Sull’ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente la scelta della forma di gestione e procedure di affidamento nel servizio idrico integrato. (ref. n. 150). (INAMMISSIBILE).


  • Corte Costituzionale, 26 gennaio 2011, n. 26:
    Sull’ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 154, comma 1 (Tariffa del servizio idrico integrato), decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito". (ref. n. 151). (AMMISSIBILE).


  • Corte Costituzionale, 26 gennaio 2011, n. 27:
    Sull’ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di: a) una parte della lettera d) del comma 10 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008; b) una parte del comma 1-ter, dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 concernenti norme limitatrici della gestione pubblica del servizio idrico. (ref. n. 152). (INAMMISSIBILE)


  • T.A.R. Torino Piemonte sez. I del 19 novembre 2010, n. 4168:
    sulla immediata applicabilità del principio di gratuità alle concessioni in uso al gestore. La norma di cui all'art. 153, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 che stabilisce il principio della gratuità della concessione in uso al gestore del servizio idrico delle infrastrutture strumentali, non trova applicazione ai rapporti concessori già in essere alla data della sua entrata in vigore ma solo a quelli nuovi o rinnovati.

  • Corte Costituzionale, 17 novembre 2010, n. 325:
    sulla natura di servizio di rilevanza economica del servizio idrico integrato; sulla legittimità dell'art. 4, cc. 1, 4, 5, 6, l.r. Liguria n. 39/2008 relativi all'attribuzione alla Giunta regionale di competenze amministrative spettanti alla CONVIRI e alle disposizioni relative all'affidamento del servizio idrico integrato; sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 1, della l.r. Campania n. 2/2010 concernente la disciplina regionale del s.i.i. come servizio privo di rilevanza economica, nonché l'autonoma determinazione delle forme giuridiche dei soggetti affidatari e del termine di decadenza degli affidamenti in essere.

  • Corte Costituzionale, 23 aprile 2010, n. 142:
    sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 e 8 della l. reg. Lombardia 1/2009 ; dell'art. 3, comma 1, lett. p), q) ed r), e art. 15, comma 9, L. reg. Lombardia 10/2009. Le norme regionali che attribuiscono le funzioni di verifica del PdA alla Regione sono illegittime poiché le competenze amministrative di controllo concernenti la pianificazione d'ambito sono riconducibili alla materia della "tutela della concorrenza", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, così come, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato anch'essa ascrivibile, "in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato".

  • T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I, 12 febbraio 2010, n. 1010:
    sull'affidamento in concessione al gestore del s.i.i. delle opere e degli impianti degli enti locali che opera giuridicamente, in forza dell'art. 12 della legge n. 36/1994 e consegue all'affidamento del servizio stesso, nonché sulla impossibilità da parte del gestore di non assumere la titolarità di scarichi non conformi alla normativa.

  • Corte Costituzionale, 11 febbraio 2010, n. 39:
    sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, c. 2, d.lgs. n. 546/1992 e s.m.i. relativo all'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario delle controversie relative al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue. Il canone in questione non ha natura tributaria dovendosi identificare nel corrispettivo ad una prestazione commerciale complessa (sent. Corte Cost. 335/2008).

  • Corte Costituzionale, 4 febbraio 2010, n. 29:
    sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, cc. 2 e 7, l.r. Emilia Romagna n. 10/2008 contenente previsioni di componenti tariffarie ulteriori rispetto alla normativa nazionale. L'art. 28, cc. 2 e 7, della l.r. Emilia Romagna n. 10/2008 nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 è conseguentemente illegittima per violazione dell'art. 117, c. 2, lett. e).



    >>Pagina successiva